Acquisizione di proprieta' per uso capione

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  1. schmit
     
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    L'usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa. In Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.



    Origini storiche
    L'antecedente storico dell'usucapione è rappresentato dall'antico usus, istituto di diritto romano disciplinato già dalla Legge delle XII tavole. Esso consisteva nell'esercizio concreto di un potere, che perdurando per un biennio o per un singolo anno portava all'acquisto definitivo del potere stesso. Tramite usus ad esempio era possibile acquistare il potere di manus sulla donna.

    In seguito i giuristi romani crearono il differente istituto dell'usucapio, discendente dall'usus, che a differenza di quest'ultimo portava solo all'acquisto della proprietà in base alla possessio di una cosa.

    Potevano essere oggetto di usucapio sia le cose mobili sia le cose immobili, purché si trattasse sempre di res corporalis. Ne erano escluse, per antica disposizione risalente alle XII tavole le res furtivae, ossia le cose che erano state rubate al legittimo proprietario, e le res vi possessae, le cose sottratte al legittimo possessore con violenza. La usucapione poteva essere finta tramite un actio publiciana.

    Il primo documento noto in volgare è costituito dai Placiti cassinesi, che sono delle testimonianze in una disputa di usucapione di un terreno.

    Disciplina italiana
    Può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. È l’usucapione ("prescrizione acquisitiva"): l’acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo (articoli 1158).

    Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno venti anni. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.

    È irrilevante agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di buona o di mala fede. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l’usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.

    È cruciale però distinguere la detenzione dal possesso: nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in custodia, ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e ciò non da inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso vero e proprio. Seguendo il citato esempio solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi del libro (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.

    Il possesso ad usucapionem deve essere, per l’art. 1158, un possesso “continuato”. Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue corpore et animo, ma si conserva solo animo.

    Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’articolo 1165 richiama le norme sull’interruzione della prescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione. Perciò l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui; non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.

    L’usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("usucapio libertatis") e i diritti sulla cosa costituiti dall’antico proprietario non sono opponibile all’usucapiente neppure se trascritti. Ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all’usucapione.

    Il fondamento dell’usucapione è in un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni: una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà. Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.

    La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo: occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "probatio diabolica").

    Gli effetti giuridici dell’usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico: la sentenza che li accerta ha valore solo dichiarativo.

    Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili. La durata richiesta è la stessa richiesta per l’usucapione della proprietà.

    Tempi necessari per l’usucapione
    Per i beni immobili: 20 anni
    Per i beni immobili acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto: 10 anni dalla data della trascrizione
    Per le universalità di beni mobili: 20 anni
    Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona fede: 10 anni
    Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in mala fede: 20 anni
    Per i beni mobili iscritti in pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo e che sia stato debitamente trascritto: 3 anni dalla data della trascrizione
    Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, quando manca almeno una delle condizioni ora citate: 10 anni
    L’articolo 1159bis ha introdotto norme speciali per i piccoli fondi rustici ed i fondi rustici montani con fabbricati annessi: l’usucapione ventennale si compie in 15 anni, quella decennale in 5 anni (cd. usucapione speciale).

    Voci correlate
    Usucapio
    Acquisto a non domino
    Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di dirittoEstratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Usucapione"
    Categoria: Diritto civile
     
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  2. quarantotto
     
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    [QUOTE=schmit,11/9/2010, 17:19 ?t=40510544&st=0#entry283721444]
    In risposta alla sua spiegazione sull'uso capione le ponevo una mia questione personale
    Abito al piano terra (con entrata indip.) di una villetta a due piani con in tot.3 condomini.Gli altri hanno un'altra entrata.
    Davanti alla mia porta c'è un giardino condom. che curo da ventanni; in questo ho provveduto ad acquistare ed a piantare alberi piante,ho costruito una pavim.con gazebo,un barbeque in
    muratura ed inoltre ho sempre provveduto al lavoro di giardineria
    oltre alla pulizia senza mai aver chiesto nessun compenso.
    insomma nessuno ha mai usato il giardino ne ha mai provveduto al mantenimento del medesimo.
    Ora io mi chiedo: ho il diritto e la possibilità di aver la proprietà del giardino (uso capito o capione)?
    Se SI cosa devo fare per registrarlo, e come devo comportarmi
    con gli altri condomini?
    Per ora la ringrazio.[8]
     
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  3. schmit
     
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    diventa automaticamente suo per uso capione...vada in comune e lo registri...
     
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2 replies since 11/9/2010, 16:19   2897 views
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