Il Codice della Strada, all'articolo 116, istituisce il divieto di guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente.
Le sanzioni previste per chi guida senza patente consistono in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 € a 8000 € e nella sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. In caso di reiterazione, in luogo del fermo amministrativo è prevista la confisca del veicolo.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Pertanto l'organo di polizia stradale invierà il verbale di contestazione, entro 10 giorni, al Prefetto che stabilirà la sanzione entro il limite minimo (2000 €uro) e massimo (8000 €uro).
Guida senza patente (art. 116 Cds)
Per aver circolato alla guida del veicolo senza essere munito della patente di guida perchè mai conseguita. E' previsto il fermo amministrativo di tre mesi(3 mesi di Galera)
Sanzione amministrativa non ammessa, in quanto sarà la Prefettura a valutarne l'importo.
Notizia: l'articolo 116 Cds non si applica nei luoghi privati (che non siano aperti al pubblico)