Leggi:notifiche e raccomandate

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  1. schmit
     
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    Per il caso dell’irreperibilità ( o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.) provvede l’art. 140 c.p.c. per il quale l’ufficiale giudiziario, "...deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e glie ne dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento...". In ordine a tale modalità di notificazione va in particolare rilevata la non identità di disciplina rispetto alla notifica a mezzo posta per l’aspetto concernente il momento in cui la stessa si perfeziona. Infatti nel caso previsto dall’art. 140 esso avviene con la spedizione della raccomandata mentre nel caso di notifica postale, nei confronti del destinatario assente si ha per effettuata solo dopo il decorso di 10 gg. dal deposito del plico, previo avviso, presso l’ufficio postale. La differenza si spiega con il fatto "...che nella seconda ipotesi il differimento della presunzione di conoscenza dopo un congruo lasso di tempo serve a porre il destinatario del predetto avviso in condizione di acquisire con la normale diligenza, elementi di identificazione della natura e del contenuto dell’atto (notificato in plico chiuso), laddove tali elementi, nel caso di notifica ex art. 140 c.p.c., sono già indicati (ai sensi dell’art. 48 disp. att.) c.p.c.) nell’avviso affisso alla porta dell’abitazione od ufficio del notificando..."- Corte Cost., ord. n. 904 del 26.7.1988- in AA. VV. Codice cit., 632-633. Sulle differenze fra notifica ex art. 140 c.p.c. e notifica a mezzo posta v. anche Cass., 27.6.1994 n. 6187 in Foro it., 1995, I, 866 e ss. ove si osserva che nel caso ex art. 140 la notificazione "...si perfeziona, dopo il compimento delle formalità del deposito dell’atto da notificare nella casa comunale e dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, con la spedizione a quest’ultimo della raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente la notizia di detto deposito, mentre resta irrilevante l’effettiva consegna della raccomandata al destinatario ovvero l’allegazione dell’originale dell’atto dell’ avviso di ricevimento sottoscritto dal medesimo o da altra persona legittimata, senza che possa in contrario argomentarsi dagli art. 4 e 10 L. 20 novembre 1982 n. 890, riferibile alle sole notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale..."

    Analogamente afferma l’ininfluenza ai fini della validità della notificazione ex art. 140 c.p.c., delle vicende successive alla spedizione della raccomandata Cons. Stato,, sez. V, 28.9.1989, in Foro amm., 1989, 2390-2391). E’ affetta da nullità la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. allorché "...dalla relata di notifica non risulti l’avvenuta affissione alla porta dell’abitazione, o del’ufficio o dell’azienda del destinatario, dell’avviso di deposito di una copia dell’atto nella casa comunale; e la nullità non può essere superata attraverso una successiva attestazione dell’ufficiale giudiziario, che confermi l’esecuzione di tale formalità..." (Cass. civ. sez. I, 4.9.1996 n. 8071 in Foro it., 1997, I, col. 533 )

    Qualora il destinatario sia non soltanto irreperibile nei luoghi previsti dall’art. 139 ma abbia residenza, dimora o domicilio "sconosciuti" dispone infine l’ art. 143 c.p.c. (deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede).

    Le disposizioni di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c. non sono ritenute comunque riferibili ai giudizi contabili trovando invece applicazione la norma speciale (art. 1 reg. proc.) che prevede il deposito degli atti da notificare nella segreteria della sezione. Ciò tuttavia nel caso in cui sia necessariamente prevista la previa elezione di domicilio ai sensi del medesimo art. 1 reg. proc. (Istanze, ricorsi, appelli, comparse di risposta).

    Nel caso invece di atto introduttivo di citazione (non espressamente compreso fra gli atti anzidetti), ove non è previsto alcun onere a carico del notificato, non sembra potersi escludere quantomeno la applicazione delle disposizioni riguardanti il soggetto irreperibile ma di cui siano noti, residenza, domicilio o dimora (art. 140 c.p.c.) come si evince da C. conti, sez. I, 1985/355 e C. conti, sez. riun., 1990/649 (entrambe in AA.VV. Rassegna cit., 141), secondo le quali è nulla la notificazione dell’atto di chiamata in giudizio ex art. 140 c.p.c., e pertanto, il contraddittorio si costituisce irregolarmente, se l’ufficiale giudiziario non spedisce alla parte convenuta la raccomandata con avviso di ricevimento con cui si dà notizia degli estremi dell’atto notificato, trattandosi di formalità essenziale (cfr. anche, in tema di giudizio pensionistico di guerra C. conti, sez. I, pens. guerra, 11 giugno 1988, n.285054 Riv. Corte Conti, 1988, fasc. 5, 254 secondo cui "...la notificazione delle conclusioni del p. g. è regolarmente effettuata presso la residenza anagrafica indicata dal ricorrente, non potendo essere interpretate le norme regolamentari di cui al r. d. n. 1038 del 1933 nel senso di imporre la notificazione giudiziale al domicilio presuntivamente eletto presso la segreteria della corte dei conti, in quanto tale interpretazione non è idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell’atto conclusionale con conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito...").

     
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  2. trombotta
     
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    che è successo...qualcuno ti aveva chiesto qualcosa sulle notifiche?
    Io credo che ci siano notifiche e notifiche...credo che cambino dal civile e il penale... ;)
     
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  3. Schou
     
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    non solo cambiano da notifiche a notifiche. Ad esempio credo che una notifica di una sentenza passi in giudicato anche se non viene recapitata. Una notifica di una lettera di fine rapporto contratto affitto se non viene recapitata non ha valore.

    Edited by Schou - 24/4/2006, 08:28

    faccio un esempio:per la fine rapporto di un contratto d'affitto 4+4,se ai primi quattro anni c'è una ragione specifica o perche' serve la casa ad un figlio o al proprietario stesso ove voglia tornare a vivere nella casa,non avendo a disposizione altre che quella, oppure per lavori di ristrutturazione, è regola mandare almeno sei mesi prima una lettera raccomandata di avviso,ma se l'affittuario non la riceve per varie ragioni, allo scadere del tempo non avendola potuta revisionare si rinnova il contratto automaticamente per altri 4 anni.
    Qualcuno puo' dire, ma la raccomandata se viene depositata alla casa comunale?
    Comunque venga depositata l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di recapiutarla nelle mani dell'affittuario se cio' non avviene è come se non fosse mai stata spedita perche' l'inquilino non conoscendo il motivo non puo' prendere i provvedimenti quindi è nulla.

    ecco l'articolo che la rende nulla anche se depositata alla casa comunale:

    non potendo essere interpretate le norme regolamentari di cui al r. d. n. 1038 del 1933 nel senso di imporre la notificazione giudiziale al domicilio presuntivamente eletto presso la segreteria della corte dei conti, in quanto tale interpretazione non è idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell’atto conclusionale con conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito...").


     
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  4. filli
     
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    Quanto tempo sta depositata la lettera non visionata?
     
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  5. schmit
     
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    In materia è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato illegittima la disposizione dell’art. 8 della legge 1982/90, nella parte in cui prevede che il piego é restituito al mittente dopo il decorso di dieci giorni dalla data del deposito e che la notificazione si ha per eseguita trascorso tale termine.



    Anche la comunicazione può essere inesistente o nulla. E’ stata ritenuta dalla giurisprudenza come non avvenuta la comunicazione degli atti processuali ad una delle parti mediante consegna del biglietto di cancelleria a persona non munito di apposita delega rilasciata dal difensore.


    Se il cancelliere si avvale dell’ufficiale giudiziario per la consegna del biglietto di cancelleria, l’eventuale nullità della notificazione rende nulla la comunicazione. Le comunicazioni possono essere validamente eseguite in forme equipollenti, sempre che provengano dal cancelliere e risulti la certezza dell’avvenuta consegna al destinatario e della relativa data.




    Edited by schmit - 24/4/2006, 19:31
     
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  6. schmit
     
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    ma la cosa piu' importante è questa:
    la fine rapporto di un contratto d'affitto 4+4,se ai primi quattro anni c'è una ragione specifica o perche' serve la casa ad un figlio o al proprietario stesso ove voglia tornare a vivere nella casa,non avendo a disposizione altre che quella, oppure per lavori di ristrutturazione, è regola mandare almeno sei mesi prima una lettera raccomandata di avviso,ma se l'affittuario non la riceve per varie ragioni, allo scadere del tempo non avendola potuta revisionare si rinnova il contratto automaticamente per altri 4 anni.
    Qualcuno puo' dire, ma la raccomandata se viene depositata alla casa comunale?
    Comunque venga depositata l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di recapitarla nelle mani dell'affittuario se cio' non avviene è come se non fosse mai stata spedita perche' l'inquilino non conoscendo il motivo non puo' prendere i provvedimenti quindi è nulla.

    ecco l'articolo che la rende nulla anche se depositata alla casa comunale:

    non potendo essere interpretate le norme regolamentari di cui al r. d. n. 1038 del 1933 nel senso di imporre la notificazione giudiziale al domicilio presuntivamente eletto presso la segreteria della corte dei conti, in quanto tale interpretazione non è idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell’atto conclusionale con conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito...").
     
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5 replies since 16/4/2006, 10:48   3225 views
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