POLITECNICO LUGANO RICONOSCIUTO SENTENZA TRIBUNALE FEDERALE

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    Bundesgericht
    Tribunal fédéral
    Tribunale federale
    Tribunal federal

    {T 0/2}
    5A_376/2008

    Sentenza del 20 gennaio 2009
    II Corte di diritto civile

    Composizione
    Giudici federali Hohl, Presidente,
    Marazzi, von Werdt,
    Cancelliere Piatti.

    Oggetto
    protezione della personalità (misure cautelari),

    ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
    il 7 maggio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

    Omissis

    3.1 L'art. 14 cpv. 2 della legge ticinese sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (LUni/TI) recita che è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni "università", "istituto universitario" e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici. In virtù dell'art. 7 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205; sottoscritta dal Cantone Ticino il 19 settembre 2001) l'accreditamento di istituti universitari pubblici e privati compete invece alla Conferenza universitaria svizzera su domanda degli istituti interessati e in base ad un esame della qualità dell'insegnamento e della ricerca.

    Omissis

    4.
    4.1 La Corte cantonale ha ritenuto falsa l'affermazione secondo cui "la .________ non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero", perché l ---------- 1 è stata invece riconosciuta dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino come "università privata" (art. 14 cpv. 2 LUni/TI; DTF 128 I 19).

    Omissis

    4.3 In concreto giova innanzi tutto precisare che la dottrina e la giurisprudenza citate dal ricorrente non richiedono che l'affermazione lesiva della personalità sia manifestamente falsa, ma indicano che dev'essere chiaramente (klarerweise) falsa (ANDREAS MEILI, Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed. 2006, n. 6 ad art. 28c CC; sentenza 4A_254/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.2). Il ricorrente pare inoltre dimenticare che in concreto l'affermazione incriminata non menziona l'accreditamento dell'opponente 1, questione a cui si riferiscono invece diverse dichiarazioni citate nel ricorso e che si rivelano quindi irrilevanti ai fini del presente giudizio, ma indica - in modo ambiguo - che essa non è riconosciuta nel sistema universitario. Sennonché alla luce dell'incontestato fatto che il governo ticinese ha autorizzato l'-------- 1 ad utilizzare la denominazione "università privata", la sentenza impugnata - che definisce inveritiera la summenzionata affermazione del ricorrente - non appare arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). L'esito della censura avrebbe potuto essere diverso se nell'esternazione in discussione fosse stato indicato che l'----------- 1 non è accreditata nel sistema universitario svizzero.

    Omissis

    Losanna, 20 gennaio 2009

    In nome della II Corte di diritto civile
    del Tribunale federale svizzero
    La Presidente: Il Cancelliere:

    Hohl Piatti

     
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