POLITECNICO LUGANO VINCE IL RICORSO AL TAR NON INGANNEVOLE

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    POLITECNICO DI LUGANO
    TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE
    Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7
    novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il
    ricorso della nostra università Politecnico di Lugano ed ha annullato
    il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP
    20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo
    che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE.
    Scrive il Tar.......omissis
    POLITECNICO DI LUGANO
    FATTO E DIRITTO
    "il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
    Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la
    natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
    La doglianza puo essere condivisa
    Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le
    scelte dei consumatori........
    Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile
    che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi
    della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta
    normativa la sua attività è regolata.........
    La fondatezza di tale censura determina,assorbite le ulteriori
    doglianze,l'accoglimento del ricorso e,per l'effetto,l'annullamento
    del provvedimento n.16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15
    febbraio 2007
    POLITECNICO DI LUGANO
    PQM
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Prima sezione di
    Roma,previa riunione dei relativi giudizi,cosi provvede sui ricorsi in
    epigrafe........:
    accoglie il ricorso n.2931 del 2007 e ,per l'effetto,annulla il
    provvedimento impugnato
    Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
    amministrativa
    Cosi deciso in Roma,nella camera di consiglio del 7 novembre 2007
    Dott.Pasquale de Lise Presidente
    Dott.Roberto Caponigro Estensore
    POLITECNICO DI LUGANO
    Inoltre con Provvedimento n. 18328 del 30 aprile 2008 ,notificata il 20 maggio 2008,
    pubblicato sul BOLLETTINO N. 17 DEL 16 GIUGNO 2008
    il Garante ha deliberato NON VI E’ LUOGO A PROVVEDERE” sulla procedura
    IP20 provvedimento 16880 ,nella quale si contestava la inottemperanza
    al provvedimento citato annullato.

    leggete il dispositivo della sentenza del TAR e la delibera dell’Autorità Garante
    http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf
    http://www.unipsa.net/it/documenti/news/de...0aprile2008.pdf
    http://www.agcm.it/index.htm
     
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    Bundesgericht
    Tribunal fédéral
    Tribunale federale
    Tribunal federal

    {T 0/2}
    5A_376/2008

    Sentenza del 20 gennaio 2009
    II Corte di diritto civile

    Composizione
    Giudici federali Hohl, Presidente,
    Marazzi, von Werdt,
    Cancelliere Piatti.

    Oggetto
    protezione della personalità (misure cautelari),

    ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
    il 7 maggio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

    Omissis

    3.1 L'art. 14 cpv. 2 della legge ticinese sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (LUni/TI) recita che è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni "università", "istituto universitario" e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici. In virtù dell'art. 7 della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205; sottoscritta dal Cantone Ticino il 19 settembre 2001) l'accreditamento di istituti universitari pubblici e privati compete invece alla Conferenza universitaria svizzera su domanda degli istituti interessati e in base ad un esame della qualità dell'insegnamento e della ricerca.

    Omissis

    4.
    4.1 La Corte cantonale ha ritenuto falsa l'affermazione secondo cui "la .________ non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero", perché l ---------- 1 è stata invece riconosciuta dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino come "università privata" (art. 14 cpv. 2 LUni/TI; DTF 128 I 19).

    Omissis

    4.3 In concreto giova innanzi tutto precisare che la dottrina e la giurisprudenza citate dal ricorrente non richiedono che l'affermazione lesiva della personalità sia manifestamente falsa, ma indicano che dev'essere chiaramente (klarerweise) falsa (ANDREAS MEILI, Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed. 2006, n. 6 ad art. 28c CC; sentenza 4A_254/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.2). Il ricorrente pare inoltre dimenticare che in concreto l'affermazione incriminata non menziona l'accreditamento dell'opponente 1, questione a cui si riferiscono invece diverse dichiarazioni citate nel ricorso e che si rivelano quindi irrilevanti ai fini del presente giudizio, ma indica - in modo ambiguo - che essa non è riconosciuta nel sistema universitario. Sennonché alla luce dell'incontestato fatto che il governo ticinese ha autorizzato l'-------- 1 ad utilizzare la denominazione "università privata", la sentenza impugnata - che definisce inveritiera la summenzionata affermazione del ricorrente - non appare arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). L'esito della censura avrebbe potuto essere diverso se nell'esternazione in discussione fosse stato indicato che l'----------- 1 non è accreditata nel sistema universitario svizzero.

    Omissis

    Losanna, 20 gennaio 2009

    In nome della II Corte di diritto civile
    del Tribunale federale svizzero
    La Presidente: Il Cancelliere:

    Hohl Piatti
     
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1 replies since 26/5/2009, 09:33   77 views
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