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  1. eliafino
     
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    Riporto dal decreto le sanzioni, con una precisazione:

    Capo IV - Sanzioni

    Articolo 40 (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939.)

    Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali

    (giurisprudenza) 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. 2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. 3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. 4. Se la quantità di oli minerali è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. 5. Se la quantità di gas metano sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione. 6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità degli oli minerali è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.


    Mi sembra di capire che, siccome nel nostro serbatoio non ce ne va più di 100kg, non finiamo in galera, e dobbiamo pagare solo il doppio o fino a 10 volte le accise che abbiamo evaso sulla quantità che abbiamo nel serbatoio, giusto?!?!?

    Un saluto by Elia

    Edited by eroyka - 29/3/2007, 21:09
     
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21 replies since 15/3/2005, 12:59   19866 views
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