II Bozza del 14marzo

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Libero Rossi
view post Posted on 21/3/2007, 08:03     +1   -1




Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. (v. 14.3.07)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 n. 173 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n.307;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare l’art. 1, commi 404 e 1133;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del…
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del…;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione;

emana
il seguente regolamento:

Capo I
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1
Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», si articola in dieci uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all’esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.


Art. 2
Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e la unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.
2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:
a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;
b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all’articolo 2, comma 203, lett. b) della legge 23 dicembre 1996,n.662;
c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
f) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
g) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;
h) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento;
i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni Generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all’approvazione del Ministro;
l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e periferici, ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
m) vigila sull’osservanza di criteri uniformi ed omogenei sull’intero territorio nazionale nella attività di valorizzazione svolta all’interno dei siti statali, monitorandone il grado di efficienza ed efficacia.

4.. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.


Art. 3
Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per i servizi generali, le risorse umane, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;
b) Direzione generale per il bilancio, il controllo di gestione,la qualità e la standardizzazione delle procedure;
c) Direzione generale per le relazioni internazionali, gli studi, la ricerca, l'innovazione e la promozione;
d) Direzione generale per i beni archeologici;
e) Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, per l’architettura e l’arte contemporanea ;
f) Direzione generale per i beni architettonici, storico- artistici ed etnoantropologici ;
g) Direzione generale per gli archivi;
h) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;
i) Direzione generale per il cinema;
l) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.
3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.
4. I direttori generali centrali coordinano,per le materie di competenza, progetti a carattere interregionale e nazionale.
5. I Direttori generali centrali, nelle materie di propria competenza attinenti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, esercitano poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, avocazione e sostituzione in caso di inadempimento sugli uffici periferici del Ministero dirigenziali non generali. Esprimono il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi che riguardano più soprintendenze di settore, anche attraverso un loro delegato.


Art. 4
Direzione generale per i servizi generali, le risorse umane , la formazione , la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.

1. La Direzione generale per i servizi generali, le risorse umane , la formazione , la qualificazione professionale e le relazioni sindacali cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni , mobilità nazionale e formazione del personale. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
b)cura, d’intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;
c)) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che periferiche, anche su proposta dei relativi dirigenti;
e) esercita , secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell’azionista sulla società ALES s.p.a.
3. La Direzione generale per i servizi generali, le risorse umane,la formazione e la qualificazione professionale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni.

Art. 5
Direzione generale per il bilancio, il controllo di gestione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

1. La Direzione generale per il bilancio, il controllo di gestione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, provvede al controllo di gestione e alla qualità e standardizzazione delle procedure.
2. Il Direttore generale in particolare:
a) cura, anche su proposta dei direttori generali, centrali o periferici, sentiti, in tale ultimo caso, i competenti direttori generali centrali, l’istruttoria per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonchè dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all’approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti;
b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) cura l’istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il controllo di gestione dell’utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;
f) svolge attività di assistenza tecnica per l’attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi;
g) provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall’amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;
h) assicura l’assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
i) esercita i diritti dell’azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro , su ARCUS s.p.a.;
l) esercita la vigilanza sulla Società italiana autori ed editori, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 303 e successive modificazioni.

3. Presso la Direzione generale per il bilancio, il controllo di gestione, la qualità e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.
4. La Direzione generale per il bilancio, il controllo di gestione, la qualità e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni.



Art. 6
Direzione generale per le relazioni internazionali, gli studi, la ricerca, l'innovazione e la promozione

1.La Direzione generale per le relazioni internazionali, gli studi, la ricerca, l'innovazione e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione; cura le attività connesse alle relazioni internazionali del Ministero; cura la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
b) cura la progettazione e la gestione dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
c) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
d) svolge le attività relative alla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO;
e) cura le attività connesse alle relazioni internazionali del Ministero, anche avvalendosi di un apposito osservatorio;
f) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
g) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali,dei servizi per l’accesso on-line (siti web, portali) nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l’emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti.
3. Presso la Direzione generale opera l’Ufficio studi.
4. La Direzione generale per le relazioni internazionali, gli studi, la ricerca, l'innovazione e la promozione svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro , sull’Opificio delle pietre dure e sull’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
5. La Direzione generale per le relazioni internazionali, gli studi, la ricerca, l'innovazione e la promozione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.



Art. 7
Direzione generale per i beni archeologici

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) elabora i criteri da seguire nella predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento ed esprime il parere sui programmi proposti dai direttori regionali, per il settore di competenza;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore che ne informano i direttori regionali, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
e) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;
f) concorda con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio , per l’ architettura e l’arte contemporanea le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici; se necessario, propone al Segretario generale la convocazione in conferenza dei direttori generali competenti ai fini della definizione di una posizione comune;
g) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice;
h) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
i) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
l) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
m) elabora, su proposta dei direttori generali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;
n) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
o) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;
p) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il Direttore regionale e centrale;
q) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
r) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici;
s) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
t) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
u) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;
v) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;
z) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per i beni archeologici esercita la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.
4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.


Art. 8
Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio , per l’architettura e l’arte contemporanea

1.La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio , per l’architettura e l’arte contemporanea svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, architettonica ed urbanistica nonché all’arte contemporanea..
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore che ne informano i direttori regionali, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice ;
c) verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
d) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi,ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici;
e) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministe-riali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei ;
f) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici ;
g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di propria competenza a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60,70, 95, 96 e 98 del Codice;
h) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell’art. 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di competenza;

i) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale , di dimensione sovraregionale o di dimensione regionale, quando interessino più soprintendenze, in tale ultimo caso anche attraverso un proprio delegato;
l) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice;
m) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;
n) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
o) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all’articolo 143, comma 3 del Codice;
p) propone al Ministro l’esercizio di poteri sostitutivi per l’approvazione dei piani paesaggistici ;
q) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
r) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all’ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
s) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dell’articolo 37 del Codice;
t) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
u) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio.
v) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell’arte contemporanea;
z) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
aa) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
bb) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma;
cc) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia
dd) coordina ed indirizza le attività della Soprintendenza speciale al polo museale per l’arte contemporanea (MAXXI).

3. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio ,per l’architettura e l’arte contemporanea costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.


Art. 9
Direzione generale per i beni architettonici, storico- artistici ed etnoantropologici

1. La Direzione generale per i beni architettonici, storico –artistici ed etnoantropologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore che ne informano i direttori regionali, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45 del codice;
e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) , b) e c) del Codice;
f) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice;

g) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
i) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici;
l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici ;
n) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantro-pologici;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione, rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice.
r) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
3. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici esercita la vigilanza sulle Soprintendenze speciali ai poli museali veneziano, romano, napoletano e fiorentino e sull’Istituto centrale per l’etnoantropologia storica e contemporanea .
4. La Direzione generale per i beni architettonici, storico- artistici ed etnoantropologici costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.






Art. 10
Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
g) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;
m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministe-riali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ;
s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
3. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni di coordinamento e di vigilanza sull’Archivio centrale dello Stato.

4. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.


Art. 11
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministra-tive e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ;
q) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
r) esprime alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ed alla Direzione generale per il bilancio, il controllo di gestione, la qualità e la standardizzazione delle procedure, le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti rispettivamente in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni.
3. La Direzione generale per i beni librari e gli Istituti culturali svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche,sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura.
4. La Direzione generale per i beni librari gli istituti culturali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.


Art. 12
Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, esercita la vigilanza ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998 n. 19 sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima.
e) esprime alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e alla Direzione generale per il bilancio, il controllo di gestione, la qualità e la standardizzazione delle procedure le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
f) esercita i diritti dell’azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su Cinecittà Holding s.p.a.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e della relativa Sezione competente.
4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.


Art. 13
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
d) sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed esprime il parere di competenza alla Direzione generale per il bilancio, il controllo di gestione, la qualità e la standardizzazione delle procedure in materia di vigilanza sulla SIAE;
e) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.
f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti.
4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che operano presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.






Capo II
ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Art. 14
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato “Consiglio superiore”, è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri :
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall’amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici.
3 . Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).
7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell’organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente all’en-trata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell’organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per i servizi generali, le risorse umane, la formazione , la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.
9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l’esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.


Art. 15
Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
f) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.
g) Comitato tecnico-scientifico per l’economia della cultura;
2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all’adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta.
3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l’incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato è composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l’economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 7.
7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.





Capo III
ISTITUTI CENTRALI E ISTITUTI CON FINALITA’ PARTICOLARI

Art. 16
1. Sono istituti centrali:
a) l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l’Opificio delle pietre dure;
d)il Centro per il libro e la lettura;
e)l’Istituto centrale per l’etnoantropologia storica e contemporanea.
2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a) e b), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
c) la Soprintendenza speciale al polo museale veneziano;
d) la Soprintendenza speciale al polo museale napoletano;
e) la soprintendenza speciale al polo museale romano;
f)la Soprintendenza speciale al polo museale fiorentino;
g) la Soprintendenza speciale al polo museale per l’arte contemporanea (MAXXI);
h) l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che assorbe l’Istituto centrale del restauro, l’Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
l) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
m) l’Archivio centrale dello Stato;

4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
5. Con decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 gli istituti indicati ai commi 2 e 3 e gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia.
6. Il conferimento degli incarichi di direzione degli Istituti di cui al presente articolo è disposto con decreto del Ministro secondo le procedure previste dal DM ……... Il relativo contratto è stipulato tra il dirigente ed il Direttore generale per le risorse umane.

Capo IV
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 17
Organi periferici del Ministero.

1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
b) le soprintendenze:
- per i beni archeologici;
- per i beni architettonici e paesaggistici;
- per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
c) le soprintendenze archivistiche;
d) gli archivi di Stato;
e) le biblioteche statali;
f) i musei.
2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell’art. 1, comma 1, primo periodo. Gli organi indicati al comma 1, lettere b) c), d), e), e f) , sono uffici di livello dirigenziale non generale.
3. Con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, si provvede:
a) alla organizzazione degli uffici dirigenziali generali periferici;
b) all'individuazione ed organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), e dei relativi compiti, salvo quanto previsto dall’articolo 19 e con attribuzione dei compiti di tutela e con l’obbligo di riferirne, con cadenza mensile ai competenti Direttori regionali e centrali, ovvero alla eventuale soppressione degli uffici esistenti;
c) all’eventuale attribuzione ai singoli uffici di cui al comma 1, lettera b), di più competenze tra quelle ivi indicate ovvero al conferimento ai medesimi, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, di particolari forme di autonomia in relazione a specifiche competenze in ordine a complessi di beni culturali di eccezionale interesse o ad ambiti territoriali di altissimo valore culturale;
d) all'individuazione ed organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettera f), attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonché dell'organico.
4. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per i servizi generali, le risorse umane , la formazione , la qualificazione professionale e le relazioni sindacali


Art. 18
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale. Curano i rapporti delle strutture periferiche , ivi compresi gli istituti dotati di speciale autonomia, con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 3. Il direttore regionale, in particolare:
a) esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, avocazione e sostituzione sulle attività degli uffici di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b),c), d), e) ed f),ad esclusione delle competenze in materia di tutela;
b) riferisce, relativamente alle competenze in materia di tutela attribuite alle strutture di cui all’art. 17, comma 1 lettera b) presenti nel territorio regionale, al competente dirigente generale del Ministero per l’esercizio delle occorrenti attività di controllo , avocazione e sostituzione; in assenza di riscontro, trascorso il termine di 15 giorni, può provvedere direttamente;
c) propone ai fini dell’istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f);
d) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
e) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
f) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
g) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
h) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell’arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;
i) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;
l) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in conces-sione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
m) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
n) organizza e gestisce le risorse strumentali ed alloca le risorse umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione,compresi gli istituti dotati di speciale autonomia;
o) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale.
p) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell’istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3 lett. i);

4. Le Direzioni regionali costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 e successive modificazioni.

Art. 19
Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici,storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell’ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti direzioni centrali;
b) autorizzano l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;
c) dispongono l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d) provvedono all’acquisto di beni e servizi in economia;
e) partecipano ed esprimono pareri , riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
f) amministrano e controllano beni dati in consegna ;
g) stipulano accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
h) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell’interesse culturale;
i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata;
l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente l’esercizio del diritto di prelazione ;
o) esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al Codice;
p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

Art.20

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art.21
(Norme finali e abrogazioni)

1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 5 lettera b, dopo le parole “per il Capo dell’Ufficio legislativo” sono aggiunte le seguenti:” per i Vice Capi di Gabinetto”;
b) all’articolo 2, comma 6, dopo le parole: “Ai capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai Vice Capi di Gabinetto”;
c) all’articolo 2, comma 8, dopo le parole: “Il Capo di Gabinetto” sono aggiunte le seguenti: “i Vice Capi di Gabinetto”;
d) all’articolo 2, comma 9 le parole “19, comma 4” sono sostituite con le parole”19, commi 4 e 10”;
e) all’articolo 2, comma 11 le parole “Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione” sono sostituite dalle parole “Direzione generale per i servizi generali,le risorse umane, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali”;

f) l’articolo 3, comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’Ufficio di Gabinetto, di livello dirigenziale generale, coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale Ufficio può essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative”;

g) all’articolo 3, comma 2 la parola “Dipartimenti”è sostituita dalle parole: “il Segretariato generale e le direzioni generali”;
h) all’articolo 7, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Presso il Servizio di controllo interno opera il Servizio ispettivo .”
3. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli incarichi dirigenziali non generali di cui all’articolo 17, comma 1 lettere b), c), d) ed e) possono essere affidati a personale del Ministero appartenente all’area C3 dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per il relativo svolgimento.
4. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 6 del CCNL per il personale dirigente.

 
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Valdo
view post Posted on 21/3/2007, 11:44     +1   -1




...."3. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli incarichi dirigenziali non generali di cui all’articolo 17, comma 1 lettere b), c), d) ed e) possono essere affidati a personale del Ministero appartenente all’area C3 dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per il relativo svolgimento.".....
CI RISIAMO????? MA PERCHE' NON SI RASSEGNANO???? E' MAI POSSIBILE CHE SI CERCHI OGNI POSSIBILE METODO O SCAPPATOIA PER SANARE L'ERRORE DEI SOPRINTENDENTI (AUTO)REGGENTI PLURIENNALI, PECULIARE DEL NOSTRO MINISTERO, CHE TANTO DANNO HA PORTATO HA QUESTA AMMINISTRAZIONE???
MA LO VOGLIONO CAPIRE O NO CHE NELLA REPUBBLICA ITALIANA NON SI PUO' DIVENTARE DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SENZA CONCORSO, SE NON TEMPORANEAMENTE (=A CONTRATTO)?? C'E' UNA PALESE VIOLAZIONE DELLE LEGGI!!!!
 
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MENANDRO
view post Posted on 21/3/2007, 18:16     +1   -1




Non è per niente giusto tornare indietro di trentanni. e sopprimere la soprintendenza di Pompei.Non mi sembra nemmeno giusto nei confronti del grande archeologo prof.P.G.Guzzo,non è possibile, dopo che il Nostro ci ha lavorato per circa dodici anni con grandi risultati,il ministero pensa di cancellare la soprintendenza di Pompei.
 
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Libero Rossi
view post Posted on 22/3/2007, 08:05     +1   -1




Caro Libero,
rispondo alla tua proposta di eventuali suggerimenti e osservazioni.
Il fatto è che, quando uno legge di questa novità, pensa in cuor suo: "Finalmente! Una importante opportunità per l'etnoantropologia nel Ministero! Possiamo fare, costruire molte cose!", eccetera. Poi, però, si comincia a pensare: ma a chi lo daranno? E chi chiameranno a lavorarci? E in un sistema come questo, nel quale mai contano il merito e la professionalità, ma solo le raccomandazioni, le scuderie, le clientele, le congreghe, eccetera eccetera, di che cosa mai dovremo rallegrarci? Meglio che non ci siano, nel Ministero, né istituti centrali, né tutela dei beni etnoantropologici, né etnoantropologi, così non ci dobbiamo vergognare di avere scelto questo mestiere.
Scusa se sono così pessimista: oggi mi sento così. Se cambio idea ti scrivo di nuovo.
Grazie e a presto
 
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archeologica napoli
icon14  view post Posted on 23/3/2007, 07:57     +1   -1




Caro Libero,

A voi qualcuno ha fatto capire come si intende spacchettare la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta. E’ possibile essere illuminati su che fine faremo. Saluti :unsure:
 
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Libero Rossi
view post Posted on 23/3/2007, 08:31     +1   -1




Ma ragazzi di che vi preoccupate? Vedrete che ci sarà un indietro tutta!!!
Comunque la bozza è in discussione e ci sono diverse cose da precisare tipo l'archeologica di Napoli non esiste bensì esiste Napoli, Caserta e Benevento.
La bozza subirà diversi cambiamenti a partire dal 29 al Consiglio superiore, noi saremo ascoltati credo il 2 aprile....noi Cgile Cisl ne parleremo martedi ai coordinamenti. Comunque non vi voglio vedere insieme ai Pepe, Coppola e cc. che oltre ad essere uillici sono pure antipatici.
 
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5 replies since 21/3/2007, 08:03   626 views
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