STATUTO A.I.R.A.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. stefano.s64
     
    .

    User deleted


    Statuto

    dell'Organizzazione di Volontariato

    "A.I.R.A."







    Art. 1 - Costituzione e Sede

    E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata A.I.R.A.(Associazione Italiana Reum-Amici con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.

    Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4/12/97 n.460 l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della L.266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di Organizzazione di Volontariato.

    I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

    La durata dell'Organizzazione è illimitata.

    L'Organizzazione ha sede in LODI C/O CIRCOLO ARCHINTI V.LE PAVIA 26 LODI e Codice fiscale N. 92545950153

    Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.



    Art. 2 - Finalità e attività

    L'Associazione non persegue fini di lucro ne diretto ne indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore Socio-Assistenziale per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale.





    L'Associazione denominata "A.I.R.A. (ASSOCIAZIONE ITALIANA REUM-AMICI", in conformità all'atto di costituzione e agli scopi sociali intende perseguire le seguenti finalità

    - Svolgere azione divulgativa ed educativa nei confronti dei propri iscritti, dei malati reumatici in generale e dell'opinione pubblica affinché prendano coscienza delle problematiche connesse alle patologie reumatiche; tale azione si attua mediante campagne di informazione scegliendo di volta in volta il canale o i canali più adeguati al caso.

    - Migliorare l'assistenza al malato reumatico.

    - Istituire un fondo Nazionale per la ricerca in ambito reumatologico, gestito da organi al di sopra delle parti che garantiscano il corretto utilizzo del fondo stesso.

    Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo) :

    - Divulgare la conoscenza dei diritti del malato reumatico istituendo sportelli appositi presso l'associazione stessa e sue sezioni.

    - Creare incontri tra i malati, ed ove non fosse possibile fisicamente, creare una rete telematica di interscambio di informazioni con l'assistenza di un psicologo, e un reumatologo.

    - Sensibilizzare le forze politiche sulla necessità di intervenire affinchè le malattie reumatiche non siano considerate materia di serie B.

    - Sostenere e promuovere il progetto Reum-Amici con relativa raccolta firme.

    - Sostenere e promuovere la "giornata del malato reumatico"

    - Svolgere la propria attività collaborando con le varie associazioni presenti sul territorio Nazionale, in piena autonomia.

    - Avviare progetti a livello Regionale atti a migliorare l'assistenza al malato reumatico

    - Avviare corsi d'informazione direttamente nelle scuole con il patrocinio della Regione di appartenenza, avvalendosi della disponibilità di Medici e malati reumatici.

    - Avviare uno studio sul profilo di personalità del malato affetto da malattie reumatiche, in particolar modo affetto da Artrite Reumatoide, con l'Ausilio di psicologi con relativa pubblicazione da mettere a disposizione del settore medico di riferimento.

    - Attuare prevenzione, mediante l'istituzione di un numero verde, che avvicini il cittadino con sospetta patologia reumatica alle strutture reumatologiche presenti sul territorio nazionale.







    Al fine di svolgere le sopraccitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

    L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

    L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

    Art. 3 - I Soci



    Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

    Può essere socio ordinario solo il malato affetto da malattie reumatiche o il coniuge o un parente o affine entro il terzo grado, residente in Italia

    Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di 'Sostenitori' che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

    Sostenitori e 'Soci Onorari' non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

    Sono soci aggregati: medici, in particolare specialisti in reumatologia, ortopedia, psicologi, fisiatria, assistenti sanitari e sociali nonché associazioni con scopi statutari affini a quelli dell'A.I.R.A.

    Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

    E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

    Il numero dei soci è illimitato.

    L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

    Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto.

    Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo criteri e parametri validi per tutti gli aderenti approvati dall'Assemblea.



    Art.4 - Perdita della qualifica di socio

    La qualifica di socio si perde per:

    - decesso;

    - mancato pagamento della quota associativa;

    - dimissioni volontarie;

    - Esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

    Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti [se nominato, altrimenti all'Assemblea dei Soci], il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

    L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.



    Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

    I Soci sono tenuti a:

    - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

    - versare la quota associativa stabilita annualmente.

    - svolgere le attività preventivamente concordate;

    - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.



    I Soci hanno il diritto di:

    - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

    - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);

    - partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi.

    - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

    - accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;

    - dare le dimissioni in qualsiasi momento.

    - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

    - discutere e approvare i rendiconti economici;

    - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

    Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

    Sono Organi dell'Associazione:

    a) l'Assemblea dei Soci;

    b) il Consiglio Direttivo;

    c) il Presidente.

    Possono inoltre essere costituiti con votazione dell'Assemblea dei soci il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti



    Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.





    Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

    L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

    L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

    Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.

    L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.



    L'assemblea ordinaria è convocata per

    - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

    - l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente

    - l'esame delle questione sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

    altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

    - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;

    - deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;

    - ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;

    - fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri

    contributi a carico degli Associati;

    - deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale



    L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

    Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.



    L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi valgono le maggioranze previste agli Artt. 13 e 14



    In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti;

    La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.



    Art. 8 Il Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo resta in carica …3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di … 5 fino ad un massimo di ….15 membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo

    Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

    La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

    Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

    Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;

    Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati

    altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

    Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

    Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

    - svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

    - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

    - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

    - eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

    - sottoporre all'Approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;

    - Accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;

    - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

    - istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;

    - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

    In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

    Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

    Art. 9 - Il Presidente

    Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di …3….. anni e può essere rieletto.

    Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

    Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio
    Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

    E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

    E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

    Nomina avvocati

    In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



    Art. 10 - Il Segretario

    Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

    Tiene aggiornato l'elenco dei Socie cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.



    Art.11 - Il Tesoriere

    Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. -



    Art. 12 - Il Patrimonio sociale

    Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

    - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

    - i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

    - contributi, erogazioni e lasciti diversi;

    - fondo di riserva.

    Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

    - proventi derivanti dal proprio patrimonio;

    - contributi di privati;

    - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

    - rimborsi derivanti da convenzioni;

    - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

    - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.



    Art. 13 - Il Bilancio

    L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

    Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

    Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

    La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

    E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

    Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

    Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



    Art. 14 - Modificazioni dello Statuto

    Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

    Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno [il 50% consigliato] degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



    Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

    La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.

    Art. 16 - Disposizioni finali

    Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 266/91, al Decreto Legislativo 460/97 e alla Legge Regionale n 22/93.







    IL PRESIDENTE Stefano Spelta

    IL SEGRETARIO Caterina Virdis

     
    .
0 replies since 5/12/2005, 00:31   210 views
  Share  
.